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Art. 623 Codice Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 623 Codice Penale

Violazione brevetto: responsabilità civile resta?
La Corte di Cassazione conferma che la prescrizione del reato per violazione di brevetto non estingue l'obbligo di risarcire il danno alla parte civile. Nel caso di specie, un ex collaboratore aveva prodotto e venduto un macchinario simile a quello brevettato dalla sua precedente azienda. Anche se il reato è stato dichiarato prescritto, la Corte ha ritenuto provata la condotta illecita ai fini delle statuizioni civili, basandosi su un quadro indiziario complessivo che superava le mere differenze tecniche tra i due apparati.
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Minaccia aggravata con arma: procedibilità d’ufficio
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito, stabilendo che la minaccia aggravata dall'uso di un'arma, anche impropria come un cacciavite, è sempre procedibile d'ufficio. Di conseguenza, l'eventuale remissione della querela da parte della vittima non è sufficiente a estinguere il reato. Il Tribunale aveva erroneamente dichiarato il non doversi procedere, svalutando il ruolo dell'arma senza un'adeguata motivazione.
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Motivazione Rafforzata e segreti: il caso in Cassazione
Un ex amministratore, condannato in primo grado per aver sfruttato segreti industriali a fini concorrenziali, viene assolto in appello. La Corte di Cassazione annulla la sentenza di assoluzione, criticando la mancanza di una "motivazione rafforzata". La Corte sottolinea che, per ribaltare una condanna, il giudice d'appello deve fornire un'argomentazione particolarmente solida e dettagliata, che smonti punto per punto le conclusioni del primo giudice, cosa non avvenuta nel caso di specie.
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Competenza Sezioni Impresa: il caso di concorrenza
Una società ha citato in giudizio un'azienda concorrente e i suoi dirigenti, ex dipendenti della prima, per concorrenza sleale basata sulla sottrazione di informazioni riservate. La società convenuta ha eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario, sostenendo la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa. Il tribunale ordinario ha respinto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che la competenza delle Sezioni Impresa sussiste anche quando la causa, pur formalmente qualificata come concorrenza sleale, si fonda su fatti che integrano la violazione di diritti di proprietà industriale, come i segreti commerciali. Poiché la domanda civile faceva esplicito riferimento a una precedente condanna penale per violazione di segreti industriali, il collegamento sostanziale con la materia specialistica era evidente, radicando così la competenza del tribunale delle imprese.
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