Il Condannato propone istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna del 2009, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo né della decisione a causa dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale. La Corte d'Appello dichiara l'istanza inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato, stabilendo che, quando si contesta la mancata notifica degli atti e la regolare formazione del titolo esecutivo, la richiesta va qualificata come incidente di esecuzione. Di conseguenza, la competenza spetta al Giudice dell'Esecuzione (il Tribunale) e non al giudice dell'impugnazione. La Cassazione annulla senza rinvio la decisione della Corte d'Appello e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'esame del merito.
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