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Art. 621 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 621 Codice di Procedura Penale

Restituzione nel termine: vince il condannato ignaro del processo
Il Condannato propone istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna del 2009, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo né della decisione a causa dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale. La Corte d'Appello dichiara l'istanza inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato, stabilendo che, quando si contesta la mancata notifica degli atti e la regolare formazione del titolo esecutivo, la richiesta va qualificata come incidente di esecuzione. Di conseguenza, la competenza spetta al Giudice dell'Esecuzione (il Tribunale) e non al giudice dell'impugnazione. La Cassazione annulla senza rinvio la decisione della Corte d'Appello e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'esame del merito.
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Assolti ma senza beni: stop alla restituzione dei beni confiscati
Tre cittadini, dopo essere stati definitivamente assolti dalla Corte di Cassazione con formula piena perché il fatto non sussiste, hanno richiesto alla stessa Suprema Corte la restituzione dei beni confiscati durante il processo. La Cassazione ha rigettato l'istanza per incompetenza. Secondo i giudici, infatti, la richiesta di restituzione dei beni confiscati non può essere presentata direttamente alla Corte di legittimità. La competenza spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione, individuato secondo le regole del codice di procedura penale, il quale deve gestire la fase esecutiva successiva alla sentenza definitiva.
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Mandato Estorsivo: quando la prova è travisata
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di duplice tentata estorsione, confermando una condanna per un episodio basato su prove intercettive chiare, ma annullando l'altra. La seconda condanna è stata annullata per un palese travisamento della prova, in quanto le conversazioni intercettate, usate per ribaltare un'assoluzione, sono state ritenute equivoche e contraddittorie, non idonee a fondare la responsabilità dell'imputato quale autore di un mandato estorsivo.
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