La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso patteggiamento presentato da un'Imputata. L'Imputata contestava una sentenza di patteggiamento, lamentando violazioni sulla qualificazione giuridica del fatto, la mancata concessione di attenuanti e la pena eccessiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi molto specifici, come vizi di volontà o illegalità della pena. Le contestazioni dell'Imputata non rientravano in questi limiti stringenti. Per questo motivo, il ricorso è stato respinto, e l'Imputata è stata condannata alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende.
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