La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, rilevando che la recidiva nei reati di droga era stata correttamente applicata a causa dei numerosi precedenti specifici dell'uomo. Inoltre, la gravità del fatto, legata alla natura sintetica della sostanza, e la personalità negativa del condannato giustificano il diniego delle attenuanti. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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