L'Imputato ha presentato ricorso per contestare la sentenza emessa dalla Corte di Appello. La difesa ha lamentato la mancanza di motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno evidenziato che la precedente pronuncia di annullamento aveva già dichiarato inammissibili tali questioni, precludendo qualsiasi riesame nel nuovo grado. La decisione fissa con rigore i limiti del giudizio di rinvio, impedendo al giudice di pronunciarsi su punti già coperti da preclusione. Di conseguenza, l'Imputato ha perso definitivamente il ricorso ed è stato condannato al versamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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