La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica nei confronti di un soggetto che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il ricorrente contestava l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che l'allaccio fosse situato all'interno di un immobile privato, e lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la contestazione sull'ubicazione dell'allaccio riguardava una ricostruzione dei fatti non censurabile in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha ribadito che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito, correttamente esercitato in questo caso considerando la gravità del reato e i precedenti penali dell'imputato. La decisione comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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