Una società proponeva opposizione a un'esecuzione per rilascio di un immobile con atto di citazione anziché con ricorso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6892/2024, ha dichiarato l'opposizione improponibile, chiarendo che l'opposizione successiva all'esecuzione deve sempre essere introdotta con ricorso al giudice dell'esecuzione. Questo principio si applica anche quando non è stato ancora formalmente creato un fascicolo dell'esecuzione, come nel caso delle esecuzioni per rilascio, e impone una necessaria struttura bifasica del procedimento.
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