Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento dell'ente previdenziale per mancata notifica dei precedenti avvisi di addebito. Il Tribunale ha dichiarato nullo l'atto, ritenendo tardiva la difesa dell'ente perché presentata dopo la prima udienza di sospensione. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che il termine di costituzione del convenuto, previsto a pena di decadenza per la presentazione di prove e documenti, si riferisce esclusivamente all'udienza di discussione del merito e non a quella preliminare per la sospensione dell'atto. Di conseguenza, la decisione precedente è stata annullata con rinvio.
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