Un creditore avviava un pignoramento presso terzi sullo stipendio del debitore. Il datore di lavoro dichiarava falsamente che il dipendente si era dimesso e che nulla era dovuto, mentre in realtà lo aveva riassunto poco dopo e gli doveva circa 13.000 euro. Il creditore, ottenuta la certezza della frode dal Centro per l'impiego, presentava querela. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. I giudici hanno chiarito che il termine di tre mesi per presentare la querela decorre solo dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza precisa e certa del fatto, e non dal momento in cui sorge un semplice sospetto. Il ricorso dell'imputato è stato quindi rigettato.
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