La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena in appello, lamentava il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ribadisce che tale proscioglimento è possibile solo per cause evidenti 'ictu oculi' (a colpo d'occhio), e non quando richiede un 'apprezzamento' dei fatti, incompatibile con la scelta processuale del concordato.
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