Il Condomino ha impugnato il pignoramento mobiliare avviato dal Condominio. A seguito della sospensione dell'esecuzione, il Giudice dell'Esecuzione ha archiviato il ricorso per mancata comparizione delle parti. Il Condomino ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c., ma i giudici di merito lo hanno dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che il reclamo è esperibile solo per le ipotesi di estinzione tipica. Nei casi di estinzione atipica, invece, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso del Condomino, condannandolo al pagamento delle spese processuali. L'estinzione del processo esecutivo per via atipica richiede necessariamente l'attivazione della fase di merito dell'opposizione.
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