Un contribuente ha proposto l'impugnazione estratto di ruolo, scoperto spontaneamente agli sportelli dell'agente della riscossione, per far valere la prescrizione di presunti debiti previdenziali dovuti all'INPS. Il cittadino lamentava anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per legge, non è possibile contestare direttamente l'estratto di ruolo in assenza di azioni esecutive concrete o minacciate (come ipoteche o fermi amministrativi), a meno che il debitore non dimostri un danno specifico e immediato, come l'esclusione da un appalto pubblico o la perdita di benefici amministrativi. Mancando tale prova, l'azione non può essere avviata.
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