La Corte di Cassazione ha stabilito che non è abnorme, e quindi non è ricorribile, il provvedimento con cui il GIP, rigettando la richiesta di archiviazione, riqualifica il fatto in un diverso reato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Questa decisione si inserisce nel quadro dei poteri del GIP di controllo sulla legalità dell'azione penale, distinguendo nettamente tale atto dalla illegittima imputazione coatta per un reato diverso da quello iscritto.
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