La Corte d'Appello ha condannato l'imputato per violazione delle comunicazioni, riducendo la sanzione iniziale. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la misura della condanna. La Suprema Corte ha confermato la decisione precedente e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La graduazione della pena appartiene alla valutazione discrezionale esclusiva del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare la congruità della sanzione quando il provvedimento presenta una motivazione logica e coerente con i criteri di legge. L'imputato perde il ricorso e subisce la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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