I giudici di merito hanno condannato L'Imputato per installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni e per porto illegale di oggetti atti a offendere. L'Imputato ha presentato impugnazione contestando la propria penale responsabilità, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la negazione dell'attenuante della minima partecipazione. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di doglianza e ne ha rilevato la totale genericità. L'atto difensivo ha ignorato la motivazione della corte territoriale e ha riproposto le medesime censure già disattese nel precedente grado, senza dedurre censure tempestive. Di conseguenza, il Collegio ha sancito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, convalidando in via definitiva la precedente sentenza di colpevolezza e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite oltre a un versamento pecuniario di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Continua »