La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un uomo imputato per il reato di ricettazione di auto rubata e per l'uso di apparecchiature idonee a disturbare le comunicazioni telefoniche e i segnali di localizzazione. La polizia giudiziaria lo aveva sorpreso mentre guidava un veicolo rubato verso l'interno di un capannone per occultarlo sotto un telone. A bordo dell'autovettura gli agenti avevano trovato una chiave non originale e un dispositivo jammer per inibire i tracciamenti. L'imputato aveva sostenuto di essere arrivato con un altro mezzo, ma i giudici hanno ritenuto la sua versione incompatibile con i pedinamenti svolti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che i motivi miravano a una inammissibile rilettura dei fatti. L'uomo deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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