Un uomo condannato per il reato di evasione ha impugnato la sentenza contestando il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché le censure erano generiche e ripetitive. I giudici hanno chiarito che il tribunale di merito non deve confutare ogni argomento difensivo, ma può limitarsi agli aspetti determinanti. Nel caso esaminato, la gravità del fatto, il notevole allarme sociale procurato, la recidiva specifica e l'assoluta assenza di ravvedimento hanno legittimato il rifiuto dei benefici. Il condannato ha dimostrato una spiccata incapacità di rispettare i comandi dell'autorità giudiziaria, confermando la correttezza della pena inflitta e subendo la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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