Un imprenditore, condannato per bancarotta documentale semplice, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo l'avvenuta estinzione dell'illecito per decorso del tempo. Il ricorrente contestava sia l'estensione nei suoi confronti della sospensione del termine prescrizionale, dovuta a rinvii per legittimo impedimento di un coimputato, sia il prolungamento del periodo massimo causato dalla recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il rinvio concesso a un coimputato sospende la prescrizione per tutti, salvo espressa opposizione o richiesta di separazione dei processi. Inoltre, l'imprenditore non aveva impugnato la recidiva in appello, rendendo definitivo l'aumento dei termini a nove anni.
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