Un Imputato, condannato per reati contro il patrimonio e porto d'armi, aveva concordato la pena in appello. Successivamente, ha presentato un ricorso in Cassazione, lamentando l'illegalità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha stabilito che un ricorso contro una sentenza concordata in appello è ammissibile solo per vizi specifici, come quelli relativi alla formazione della volontà o al contenuto della pronuncia, non per generiche doglianze sulla determinazione della pena che non ne comportino l'illegalità. L'Imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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