Una persona, vittima di presunta truffa, si era costituita parte civile nel processo penale. Dopo l'assoluzione degli imputati in primo grado, la Parte Civile aveva proposto appello, ma la Corte d'Appello lo aveva dichiarato inammissibile. La Cassazione ha confermato questa decisione. La Corte ha stabilito che la Parte Civile aveva promosso un'azione civile separata con richieste di risarcimento identiche a quelle penali. Questo comportamento ha comportato la revoca tacita della costituzione di parte civile nel processo penale. Di conseguenza, il ricorso della Parte Civile è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
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