Il caso riguarda un uomo condannato per abusivismo finanziario e lesioni personali. In secondo grado, la difesa e l'accusa raggiungono un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, riducendo la sanzione. Successivamente, l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una carenza di motivazione del giudice sulla quantificazione della pena concordata. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia ai motivi di merito impedisce di contestare la responsabilità o la mancata motivazione sul punto. Inoltre, la determinazione della pena concordata, se compresa in una fascia medio-bassa, non richiede una motivazione dettagliata da parte del giudice, rientrando nella sua discrezionalità.
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