Un detenuto è stato condannato per il danneggiamento di un lavandino all'interno della cella di un istituto penitenziario. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che, a seguito della riforma del 2016, il fatto non costituisse più reato in assenza di violenza o minaccia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il lavandino del carcere costituisce una pertinenza di un ufficio pubblico. Di conseguenza, si configura l'ipotesi di danneggiamento aggravato, reato che mantiene intatta la sua rilevanza penale anche dopo la riforma, essendovi piena continuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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