L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, raggiungeva un concordato in appello con il Procuratore Generale. L'accordo prevedeva la rideterminazione della pena a tre anni e otto mesi di reclusione, con rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente, L'Imputato proponeva ricorso per cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e la mancanza di motivazione sul proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione su motivi precedentemente rinunciati, limitando la cognizione della Suprema Corte solo a vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o all'illegalità della pena. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »