Un cittadino, condannato per falsificazione e spendita di monete contraffatte, ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'applicazione della recidiva reiterata e la severità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, in quanto riproponeva le stesse difese già respinte in appello. I giudici hanno chiarito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la sanzione non supera di molto la media edittale, non occorre una motivazione dettagliata, essendo sufficienti formule sintetiche sulla congruità del trattamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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