Un venditore ambulante è stato condannato per il reato di ricettazione per aver detenuto, al fine di venderli, numerosi CD e DVD musicali e cinematografici abusivamente riprodotti e privi del marchio SIAE. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando che la detenzione per la vendita di materiale piratato integra pienamente il reato di ricettazione di supporti contraffatti. La Corte ha chiarito che, nonostante l'assenza del contrassegno SIAE non sia più di per sé un reato autonomo secondo le norme europee, la tutela del diritto d'autore rimane pienamente attiva. Di conseguenza, chi riceve e distribuisce opere dell'ingegno riprodotte abusivamente risponde penalmente. L'ambulante perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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