Un uomo ha subito una condanna penale e il contestuale obbligo di risarcire la persona offesa per aver commesso il reato di minaccia grave. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'errata valutazione probatoria sulla gravità della condotta, l'eccessività della sanzione e l'ingiustizia della quantificazione del danno subito dalla vittima. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione concreta delle prove e della gravità dell'intimidazione spetta esclusivamente ai giudici territoriali. Inoltre, il giudice di merito esercita un potere discrezionale insindacabile sia nel calcolo della pena tra il minimo e il massimo edittale, sia nella determinazione equitativa del risarcimento economico. L'imputato soccombente deve quindi scontare la pena confermata, risarcire integralmente la parte civile lesa e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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