Un Tribunale ha confermato il sequestro preventivo del profitto del reato di 2.000 euro nei confronti di un Indagato, accusato di reato associativo (art. 416 bis c.p.). L'Indagato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'assenza di prova del legame tra il denaro e il reato e la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" (pericolo nel ritardo). La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il denaro, essendo un bene fungibile, non richiede una prova specifica del legame diretto con il reato, e il pericolo di reimpiego nel circuito criminale giustifica il sequestro. L'Indagato è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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