Un condannato fruiva della misura alternativa per gravi motivi di salute. Durante il periodo di sconto della pena a casa, il soggetto ha inviato messaggi minatori tramite un'applicazione di messaggistica verso il sindaco del Comune di residenza. I sanitari penitenziari hanno inoltre riscontrato un netto miglioramento delle sue condizioni di salute, escludendo incompatibilità con la reclusione. Il Tribunale di Sorveglianza ha quindi disposto la revoca della detenzione domiciliare a causa della condotta illecita e del venir meno dei requisiti clinici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'interessato, confermando la piena legittimità del rientro in carcere. I giudici hanno stabilito che l'invio di minacce palesa una persistente pericolosità sociale e segna il fallimento del programma rieducativo, a prescindere dall'esito di eventuali indagini penali parallele.
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