Un imputato, accusato del reato di evasione, ha scelto di definire il proprio processo di secondo grado ricorrendo allo strumento del concordato in appello. Attraverso questo accordo sulla pena, la persona ha rinunciato formalmente a contestare la propria responsabilità penale. Nonostante l'accordo pattuito con la Procura Generale, il condannato ha presentato successivamente ricorso per Cassazione per criticare la motivazione della sentenza in merito alla sua colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'accordo preclude qualsiasi contestazione successiva sulle questioni a cui si è volontariamente rinunciato.
Continua »