Un uomo, condannato in via definitiva per il reato di ricettazione a seguito di un processo celebrato in sua assenza, ha richiesto la rescissione del giudicato. Il condannato sosteneva di non aver mai saputo del procedimento penale a proprio carico, poiché gli atti erano stati notificati esclusivamente al difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno accertato che l'uomo, durante il sequestro del bene da parte della polizia giudiziaria, aveva espressamente rifiutato di eleggere domicilio e non aveva mai contattato il difensore nominato. Tale comportamento volontario esclude l'incolpevole mancata conoscenza del processo. Il rigetto definitivo conferma la validità della condanna e impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
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