Un condannato ha contestato il calcolo della pena totale eseguito dalla Procura, sostenendo la violazione del limite massimo di trenta anni di reclusione previsto dal codice penale. L'interessato richiedeva un unico cumulo complessivo per tutte le sue condanne con lo scomputo totale della carcerazione preventiva già sofferta. Il giudice dell'esecuzione ha invece confermato la necessità di formare cumuli parziali separati, poiché i reati risultavano commessi in momenti diversi, intervallati da periodi di detenzione e libertà. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, confermando che il cumulo delle pene non può garantire una franchigia per i delitti futuri. Il tetto dei trenta anni si applica singolarmente a ciascun cumulo parziale e non impedisce che una persona sconti complessivamente più anni nella propria vita.
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