Un condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e due omicidi ha chiesto un permesso premio sostenendo l'oggettiva collaborazione impossibile con la giustizia. Secondo la difesa, le indagini avevano ormai esaurito l'accertamento dei delitti, rendendo superfluo qualsiasi ulteriore contributo. Il Tribunale di Sorveglianza ha però respinto l'istanza, rilevando che l'uomo, quale elemento operativo del sodalizio armato, conosceva dettagli ancora oscuri: l'identità di complici ignoti, la disponibilità di armi e la logistica degli agguati. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impossibilità oggettiva sussiste solo quando non restano zone d'ombra nei fatti giudicati. L'interessato resta quindi escluso dai benefici carcerari.
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