Un Lavoratore, condannato in primo grado, aveva raggiunto un accordo con la Procura per una riduzione della pena in appello, il cosiddetto concordato in appello. La Corte d'Appello aveva ratificato tale accordo. Nonostante l'accordo, il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, affermando che l'accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita a ulteriori contestazioni. Questo accordo preclude ogni successiva impugnazione. Il Lavoratore ha perso il ricorso e ha dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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