La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di **revoca beneficio penale**. Un condannato ha impugnato un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva revocato un beneficio, come l'affidamento in prova, a causa di nuove condotte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni del condannato riguardassero questioni di fatto, già valutate dal giudice di merito, e non vizi di legittimità. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva giudicato grave la condotta del condannato, è stata quindi confermata. Il condannato dovrà pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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