Un Lavoratore, accusato di reati legati alla droga, ha presentato un ricorso contro la sentenza del GIP che aveva omologato un'applicazione della pena concordata (patteggiamento). Il Lavoratore contestava la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il giudice, nel patteggiamento, deve solo verificare la correttezza dell'accordo e la qualificazione giuridica del fatto, senza che le parti possano poi introdurre nuove questioni già oggetto di accordo. Pertanto, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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