Un imputato, condannato per vari reati tra cui turbativa d'asta e associazione per delinquere, ha concordato la pena in secondo grado con il Procuratore Generale. La Corte d'Appello ha ratificato l'accordo accogliendo la quantificazione richiesta. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata assoluzione immediata e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il concordato in appello preclude la possibilità di riproporre censure su motivi oggetto di espressa rinuncia o su vizi di merito della pena, salvo i casi di sanzione illegale o vizi nel consenso. L'imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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