La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sul rapporto tra patteggiamento e misure patrimoniali. Un imputato, dopo aver concordato la pena per il reato di autoriciclaggio, ha tentato di impugnare la **confisca per equivalente** dei profitti illeciti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio netto: la confisca del profitto di certi reati è obbligatoria per legge e non è una scelta discrezionale del giudice. Di conseguenza, essa viene applicata anche in caso di patteggiamento, a meno che l'accordo tra le parti non la escluda espressamente. L'imputato ha quindi perso il ricorso, vedendo confermata la misura e venendo condannato al pagamento delle spese.
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