L'Imputato, condannato per tentata rapina, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e di un'ulteriore attenuante per danno di speciale tenuità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, l'imputato rinuncia implicitamente a far valere qualsiasi circostanza attenuante che non sia stata espressamente indicata nell'accordo e che non abbia inciso sul calcolo della pena concordata tra le parti. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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