La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di due soggetti. Il primo, ritenuto amministratore di fatto di due società fallite, aveva distratto ingenti somme di denaro. La seconda, beneficiaria dei pagamenti ingiustificati, ha risposto come concorrente esterna nel reato. La difesa sosteneva l'assenza di un ruolo gestorio continuo e la mancanza di dolo della donna. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo che per la qualifica di amministratore di fatto basta l'esercizio non occasionale di poteri gestori, anche senza una posizione di preminenza sull'amministratore formale. Inoltre, per il concorrente esterno è sufficiente la consapevolezza di impoverire l'azienda a danno dei creditori. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.
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