Il Detenuto, condannato come mandante di un omicidio di stampo mafioso commesso nel luglio 1992, ha richiesto la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza per mancanza di collaborazione con la giustizia, ritenendo il reato ostativo. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'applicazione retroattiva della norma ostativa e contestando la valutazione dell'aggravante mafiosa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può rilevare l'aggravante mafiosa direttamente dalla sentenza di condanna, anche se non formalmente contestata. Inoltre, non vi è violazione del principio di irretroattività poiché la disciplina sui reati ostativi e benefici penitenziari era già in vigore al momento del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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