La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un tifoso ritenuto promotore di una associazione per delinquere finalizzata all'emissione fraudolenta di biglietti per lo stadio. Il gruppo manometteva le credenziali di accesso al sistema telematico di vendita, inserendo dati anagrafici inesistenti o ignari per ottenere titoli di ingresso a prezzo ridotto. Mentre il delitto informatico fine è andato prescritto nei gradi precedenti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'imputato sul vincolo associativo, ribadendo che la sostituzione di un membro del collegio giudicante non invalida le testimonianze già acquisite se la difesa non ne richiede espressamente la rinnovazione.
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