Un cittadino viene condannato dal Tribunale al pagamento di un'ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. Il suo legale presenta impugnazione, ma l'atto viene riqualificato come ricorso inviato alla Corte di Cassazione. Tuttavia, alla data di presentazione dell'atto, l'avvocato non risulta iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza svolgere un'udienza pubblica. La mancanza dell'abilitazione del difensore al momento del deposito rende l'atto non valido, a nulla rilevando l'iscrizione avvenuta in un momento successivo. Il cittadino perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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