Un condannato chiedeva al Tribunale il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse condanne definitive per furto, truffa, calunnia ed evasione. Dopo il rigetto da parte del giudice, l'interessato ha presentato un ricorso per cassazione personale, sottoscrivendo l'atto senza l'assistenza tecnica. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi dell'istanza. La legge impone che solo un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti possa firmare il ricorso di legittimità. A causa dell'errore procedurale imputabile a colpa del ricorrente, i giudici hanno confermato la decisione precedente e hanno condannato l'uomo al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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