La Corte di Cassazione ha chiarito il principio della minaccia aggravata e procedibilità d'ufficio. Un uomo, condannato per aver minacciato una persona con armi, ha presentato ricorso sostenendo che il reato dovesse essere archiviato perché la vittima aveva ritirato la querela. La Corte ha respinto la richiesta, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno stabilito che quando la minaccia è aggravata dall'uso di armi o da altre circostanze gravi previste dall'art. 339 c.p., il reato diventa procedibile d'ufficio. Lo Stato, quindi, persegue il colpevole a prescindere dalla volontà della vittima, data la particolare gravità del fatto. L'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali.
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