L'Imputato, condannato per violazioni della legge sugli stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Chi aderisce al concordato in appello rinuncia ai motivi di gravame e non può contestare la misura del trattamento sanzionatorio concordato, salvo il caso eccezionale di una pena del tutto illegale o di vizi nella formazione della volontà. Il ricorrente ha subito anche la condanna al pagamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende per aver promosso un ricorso non consentito dalla legge.
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