L'Imputato ricorreva in Cassazione dopo aver concordato la pena in secondo grado per reati di truffa aggravata. Nel ricorso, la difesa contestava il calcolo della sanzione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di un'aggravante. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo un concordato in appello, il ricorso è consentito solo per contestare difetti di formazione della volontà, mancanza di consenso o pene del tutto illegali. Di conseguenza, l'accordo liberamente sottoscritto preclude qualsiasi contestazione sulla misura della pena. L'Imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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