La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se basato su vizi di motivazione. L'ordinanza analizza come l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limiti l'impugnazione ai soli casi di violazione di legge tassativamente elencati, escludendo censure sulla valutazione del giudice. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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