Il Conduttore di un fondo rustico proponeva opposizione all'esecuzione contro il precetto di rilascio notificato dalle nuove Proprietarie, basato su una sentenza di sfratto del 2006. Il Conduttore eccepiva l'indeterminatezza del fondo e l'esistenza di un nuovo accordo agrario verbale. La Corte d'Appello rigettava l'opposizione, rilevando d'ufficio la nullità del nuovo contratto verbale per mancanza della qualifica di coltivatore diretto in capo al Conduttore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la nullità contrattuale è sempre rilevabile d'ufficio e che le difficoltà di identificazione dei confini del fondo non rendono ineseguibile il titolo, ma vanno risolte davanti al giudice dell'esecuzione.
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