La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso previdenziale presentato da due soggetti contro un ente previdenziale. Il caso riguardava la loro cancellazione da una gestione e l'iscrizione a un'altra. La Corte ha rigettato tutti i nove motivi di ricorso, confermando i vasti poteri istruttori del giudice del lavoro e l'inammissibilità di censure basate su principi di diritto già consolidati o su vizi procedurali non specificamente documentati.
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